STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “OFFICINA EDUCATIVA”
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 – Denominazione e sede
È costituita l’Associazione denominata “Officina Educativa” con sede nel comune di Bologna in via Francesco Baracca n. 2. L’assemblea ordinaria può variare l’indirizzo della sede dell’associazione all’interno dello stesso Comune, senza modificare il presente Statuto; l’assemblea straordinaria può variare l’indirizzo della sede nei restanti casi, modificando così lo Statuto. L’Associazione può aprire sedi secondarie.
ART. 2 – Durata
La durata dell’Associazione viene stabilita a tempo indeterminato.
ART. 3 – Anno sociale
L’anno sociale va dal 01/09 al 31/08 di ogni anno. L’esercizio sociale in essere al momento della redazione del presente Statuto terminerà il 31/08/2018.
ART. 4 – Statuto e regolamenti
L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
ART. 5 – Finalità dell’Associazione
L’Associazione non ha scopo di lucro e destina tutte le sue risorse al perseguimento delle finalità istituzionali; è per sua natura apartitica e la sua gestione è improntata a criteri di democraticità.
L’Associazione si prefigge la finalità sociale di promozione del benessere e della crescita sociale e psicologica di minori e adulti, in particolare con difficoltà di inserimento nel contesto sociale e di gestione delle relazioni e delle emozioni, fornendo loro strumenti adeguati per il raggiungimento dell’autonomia, promuovendo anche uno sguardo critico sul contesto e la capacità di analisi e di modifica dello stesso. Nello specifico l’Associazione intende promuovere:
- il successo educativo e scolastico dei minori in condizioni di disagio psico-fisico, favorendo altresì l’acquisizione di autonomie personali;
- il riconoscimento, la consapevolezza e la gestione delle emozioni da parte di adulti e minori;
- sostenere i genitori nella loro funzione educativa;
- promuovere la sperimentazione e l’aggiornamento in ambito educativo;
- promuovere il riconoscimento sociale del ruolo dell’educatore.
L’Associazione, per perseguire gli obiettivi sopra esposti, può assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali, ivi comprese la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere e la partecipazione in altre associazioni o altri soggetti giuridici.
In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali:
- organizza attività d gruppo o individuali o laboratori ludico-espressivi;
- organizza corsi, seminari, stage, e attività in genere, anche in collaborazione con altri soggetti giuridici;
- organizza convegni, manifestazioni, eventi di ogni genere che promuovano la conoscenza dell’Associazione e delle sue attività;
- produce dispense, materiali didattici, articoli, fotografie ed elaborati multimediali in genere;
- svolge attività di formazione;
- svolge attività editoriale e pubblicazioni in Itali e all’estero.
Può inoltre partecipare a progetti, bandi, concorsi, le cui finalità siano riconducibili agli scopi e attività istituzionali.
Attività e corsi possono essere svolti anche a favore dei non soci e altresì in luoghi diversi dalla sede sociale.
L’Associazione potrà altresì svolgere attività marginali connesse alle attività istituzionali allo scopo di assicurarsi finanziamenti necessari al perseguimento delle finalità sociali.
TITOLO II – I SOCI
ART. 6 – Ammissione
Possono aderire all’Associazione tutte le persone fisiche anche di minore età, italiane o straniere, che condividano e mostrino interesse verso le attività e le finalità dell’organizzazione, impegnandosi a realizzarle, e che non siano state condannate per reati di stampo mafioso o di pedofilia o che appartengano a movimenti, gruppi, associazioni di stampo razzista.
Assumono la qualifica di soci coloro che, in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto, abbiano presentato domanda di ammissione in forma scritta al Consiglio Direttivo che, dopo averla esaminata, in caso di risposta positiva, disporrà l’iscrizione nel libro soci, di cui darà comunicazione all’interessato, anche verbalmente.
La domanda di ammissione comporta l’integrale e incondizionata accettazione del presente Statuto.
Il Consiglio Direttivo può delegare ciascuno dei propri membri ad accettare provvisoriamente le domande di ammissione pervenute, salvo ratifica nella prima riunione utile del Consiglio Direttivo. Nel caso in cui la domanda di ammissione dovesse essere respinta, motivatamente, la mancata ammissione dovrà essere comunicata in forma scritta all’interessato. L’aspirante socio non ammesso potrà far richiesta, con atto scritto, direttamente all’assemblea dei soci entro 30 giorni dalla comunicazione della non ammissione: l’assemblea è chiamata ad esprimersi entro 60 giorni. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso, ovvero l’esclusione nei casi e nei modi previsti negli articoli successivi.
ART. 7 – Quote annuali
L’importo delle quote annuali d’iscrizione è stabilito, all’inizio di ciascun anno sociale, dal Consiglio Direttivo e dovrà essere versata entro 45 giorni dalla delibera del Consiglio Direttivo, o, per i nuovi associati, entro 45 giorni dal momento dell’ammissione a socio.
Il Consiglio Direttivo può stabilire un termine più ampio per il versamento della quota associativa.
La quota associativa annuale rappresenta un versamento periodico a sostegno dell’economia dell’Associazione; è intrasmissibile, sia per atto fra vivi che per successione, non rivalutabile, non rimborsabile, né dà diritto alla percezione di utili sotto qualsiasi forma e pertanto neppure alla distribuzione di riserve, fondi o capitale.
Il mancato pagamento della quota annuale, nei termini previsti dallo Statuto, comporta automaticamente il decadimento dalla qualifica di socio, senza alcuna comunicazione preventiva o successiva.
ART.8 – Diritti
Tutti i soci hanno diritto di:
- prendere visione della copia integrale del presente Statuto e degli eventuali Regolamenti dell’Associazione;
- partecipare alle iniziative organizzate dall’Associazione, eventualmente versando un contributo, se richiesto dalla natura e onerosità dell’iniziativa, a copertura dei costi diretti della stessa;
- partecipare a tutte le assemblee sociali ed esprimere il proprio voto, purché maggiorenni e soci da almeno 3 mesi ed in regola con il versamento delle quote associative;
- candidarsi ad essere eletti quali membri degli organi sociali, purché soci da almeno 3 mesi.
ART. 9 – Doveri
I soci devono rispettare le clausole e le norme contenute nello Statuto e negli eventuali Regolamenti dell’Associazione.
Il comportamento verso gli altri aderenti nonché all’esterno dell’Associazione deve essere improntato ad assoluta correttezza e buona fede; in particolare il socio non potrà diffondere notizie false e non comprovate che inficino il buon nome dell’Associazione o svolgere attività spendendo il nome dell’Associazione se non con espressa autorizzazione del Consiglio Direttivo.
I soci sono tenuti al pagamento della quota associativa nell’entità, nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo in ottemperanza a quanto stabilito nell’art. 7 del presente Statuto.
Il socio deve comunicare tempestivamente al Consiglio Direttivo la variazione del proprio recapito; in caso contrario il socio non potrà imputare nessuna responsabilità al Consiglio Direttivo per il mancato ricevimento delle comunicazioni sociali, di qualunque natura.
ART. 10 – Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio viene meno per:
- causa morte;
- recesso;
- mancato pagamento della quota associativa entro i termini previsti all’art. 7 del presente Statuto;
- esclusione deliberata dall’assemblea dei soci in caso di violazione dell’art. 9 del presente Statuto o nei casi in a carico del socio sussistano condanne per associazione a delinquere o reati analoghi tali per cui la presenza del socio nella compagine associativa nuocerebbe al buon nome dell’Associazione.
Il diritto di recesso da parte del socio deve essere esercitato mediante presentazione di una lettera diretta al Presidente o al Consiglio Direttivo; le dimissioni hanno effetto dalla data di presentazione della domanda.
L’esclusione di cui al punto “c” del presente articolo è automatica, viene asseverata dal primo Consiglio Direttivo utile e la cancellazione viene indicata nel libro dei soci ad opera del Consiglio stesso, senza alcuna comunicazione al socio decaduto.
L’esclusione a seguito di comportamenti, da parte del socio, che violino le norme statutarie e le deliberazioni degli organi dell’Associazione, ovvero in contrasto con gli scopi istituzionali dell’Associazione, è decisa, su proposta del Consiglio Direttivo, dall’Assemblea dei soci, nella prima convocazione utile; la delibera di esclusione è comunicata al socio in forma scritta a cura del Consiglio Direttivo.
TITOLO III – ORGANI
ART. 11 – Gli organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo, fermo restando quanto previsto dal presente articolo.
ART. 12 – L’Assemblea
L’assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione; essa è presieduta dal Presidente (ovvero in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi dal membro più anziano del Consiglio Direttivo) ed è composta da tutti i soci iscritti.
Hanno diritto di voto tutti i maggiorenni iscritti nel libro soci da almeno 3 mesi ed in regola con il versamento della quota associativa; ogni socio ha diritto ad un solo voto.
I soci possono votare anche tramite delega ad un altro socio; ogni socio può ricevere al massimo una delega. Gli amministratori non possono ricevere deleghe.
L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
Convocazione
L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario (o del bilancio), entro centoventi giorni dalla chiusura dell’anno sociale.
Deve inoltre essere convocata qualora ne facciano richiesta motivata almeno un decimo degli associati.
La convocazione viene pubblicizzata mediante pubblicazione sul sito dell’Associazione almeno 20 giorni prima della data prefissata. In mancanza di un sito associativo la convocazione dovrà avvenire mediante posta elettronica, anche non certificata, all’indirizzo comunicato dal socio al momento dell’iscrizione. È a carico del socio l’onere di comunicare tempestivamente al Consiglio Direttivo la variazione del recapito comunicato in sede di iscrizione.
L’Assemblea deve, inoltre, essere convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell’Associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.
Competenze dell’Assemblea ordinaria:
- nomina e la revoca del Consiglio Direttivo;
- nomina e la revoca dell’organo di Revisione, qualora presente;
- definizione delle linee generali e delle strategie per la realizzazione degli scopi istituzionali;
- approvazione del rendiconto economico e finanziario dell’Associazione o il bilancio se richiesto dalla normativa vigente;
- esclusione dei soci, su richiesta del Consiglio Direttivo, come da art. 10 del presente Statuto e il riesame, su richiesta dell’aspirante socio, del diniego di ammissione formulato dal Consiglio Direttivo secondo quanto previsto dall’art. 6 del presente Statuto;
- azione di responsabilità nei confronti dell’organo sociale;
- approvazione di eventuali regolamenti interni per lo svolgimento delle attività dell’Associazione;
- ogni altra decisione prevista dalla normativa vigente.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
Competenze dell’assemblea straordinaria:
- modifiche dello Statuto e dell’Atto Costitutivo;
- scioglimento dell’Associazione e nomina del liquidatore;
- devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento dell’Associazione.
Validità dell’Assemblea
L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli aderenti, in proprio o a mezzo delega da conferirsi solo ad altri aderenti.
Ogni aderente non può avere più di una delega. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega.
L’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli aderenti, in proprio o a mezzo delega da conferirsi solo ad altri aderenti.
Validità delle deliberazioni
Le deliberazioni dell’Assemblea sia ordinaria che straordinaria sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 20 del presente Statuto.
Le deliberazioni assembleari devono essere riassunte in un verbale redatto da un componente dell’Assemblea e sottoscritto dal Presidente.
Il libro dei verbali delle assemblee può essere consultato da tutti i soci, previa richiesta al Consiglio Direttivo che dovrà mettere a disposizione i libri entro 30 giorni dalla richiesta.
ART. 13 – Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell’Assemblea, da un numero minimo di tre a un numero massimo di cinque membri eletti dall’Assemblea tra i propri componenti aventi i requisiti previsti nell’art. 6 del presente Statuto; il Presidente del Consiglio Direttivo è pure Presidente dell’Associazione e ne ha rappresentanza legale.
I consiglieri durano in carica per un periodo di quattro anni e sono rieleggibili.
Funzioni del Consiglio Direttivo
Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
- la nomina al suo interno del Presidente e Vicepresidente;
- l’esame delle domande di ammissione dei nuovi soci, le delibere do ammissione, l’iscrizione e la cancellazione nel libro soci;
- la predisposizione annuale del rendiconto economico e finanziario o il bilancio se richiesto dalla normativa vigente;
- la determinazione dell’importo della quota associativa annuale;
- la gestione economica, finanziaria e organizzativa dell’Associazione e tutti gli atti in genere di ordinaria amministrazione, nonché quelli di straordinaria amministrazione se delegati dall’Assemblea;
- l’attuazione delle scelte strategiche definite dall’Assemblea e la eventuale predisposizione del budget;
- la proposta di regolamenti interni da sottoporre all’Assemblea dei soci;
- la proposta di esclusione dei soci per quanto previsto all’art. 10 del presente Statuto.
Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti in nome e per conto dell’Associazione.
Validità
Il Consiglio è convocato, a cura del Presidente, tramite mail o fonogramma contenente l’ordine del giorno, con almeno cinque giorni di preavviso rispetto alla data di convocazione.
Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri.
Le deliberazioni del Consiglio sono assunte con la maggioranza assoluta dei presenti.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere riassunte in un verbale redatto da un consigliere e sottoscritto dal Presidente.
Nel caso di cessazione per qualsiasi motivo di un consigliere, il Consiglio convoca entro 30 giorni, o comunque il prima possibile, l’Assemblea dei soci affinché provveda alla nomina di un nuovo amministratore; il neo consigliere durerà in carica fino a naturale scadenza del Consiglio Direttivo. Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei consiglieri l’intero Consiglio si considera decaduto e occorrerà dar luogo alla sua integrale rielezione.
ART. 14 – Il Presidente
Il presidente è nominato all’interno del Consiglio Direttivo e rimane in carica quattro anni; decade con il decadere del Consiglio Direttivo.
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti di legge.
Sono proprie del Presidente le seguenti funzioni:
- rendere esecutive le delibere del Consiglio Direttivo e sorvegliare sul buon andamento amministrativo dell’Associazione;
- verificare il rispetto dello Statuto e degli eventuali Regolamenti;
- presiedere l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e curare l’ordinato svolgimento dei lavori;
- sottoscrivere il verbale dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo curandone la custodia presso i locali dell’Associazione.
In caso di impedimento o di assenza temporanea del Presidente, i poteri sono esercitati dal Vicepresidente che non ha la rappresentanza legale dell’Associazione.
TITOLO IV – RISORSE
ART.15 – Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo (elargizioni, donazioni, eredità, legali, contributi e simili) da parte di persone fisiche, enti pubblici e privati e dagli avanzi di gestione.
ART. 16 – Donazioni e lasciti
Le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sul loro impiego, in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione.
I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d’inventario dal Consiglio Direttivo, in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione.
Il Presidente attua le deliberazioni di accettazione e compie i relativi atti giuridici.
ART. 17 – Entrate ordinarie
Per la realizzazione delle proprie finalità, l’Associazione potrà disporre delle seguenti entrate:
- quote associative;
- liberalità effettuate da soci e non soci a qualsiasi titolo;
- redditi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- contributi eventuali richiesti per la partecipazione alle attività dell’Associazione;
- contributi da enti pubblici e privati per l’attuazione di progetti;
- introiti derivanti dallo svolgimento di attività commerciali marginali o attività di fundraising.
TITOLO V – RENDICONTO
ART. 18 – Rendiconto annuale
Gli esercizi dell’Associazione si chiudono il trentuno agosto di ogni anno. Al termine di ogni esercizio viene predisposto dal Consiglio Direttivo il rendiconto economico finanziario o, ove previsto dalla normativa, il bilancio.
Entro il trentuno dicembre di ogni anno il Presidente deve convocare l’Assemblea per l’approvazione del rendiconto o del bilancio relativo all’esercizio precedente, predisposto dal Consiglio Direttivo.
Il rendiconto deve essere depositato presso la sede dell’Associazione a disposizione dei soci, almeno quindici giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea.
ART.19 – Divieto di distribuzione
È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI
ART. 20 – Scioglimento
La delibera di scioglimento dell’Associazione deve essere decisa in sede di Assemblea straordinaria e deve ottenere il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.
In caso di scioglimento per qualunque causa l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe p si fini di pubblica utilità e il Presidente curerà gli adempimenti in merito.
ART. 21 – Foro competente
Per tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione e gli associati e tra gli associati il foro competente sarà quello dove ha la sede l’Associazione.
ART. 22 – Rinvio alle leggi
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.